Interpretazione ragionata del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 ad uso delle aziende ecommerce

A seguito del contenimento per l’emergenza dovuta al Covid-19 (aka Coronavirus), il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm 22 marzo 2020 che mentre scrivo (Domenica 22 marzo 2020 ore 22:18) sta creando non poco trambusto tra imprenditori, agenzie, associazioni e consulenti dell’ecommerce, circa l’interpretazione dell’ART.1 Paragrafo 1, lettera a) che qui riporto fedelmente con un successivo ragionamento fatto  per gli ecommerce:

La frase di incipit “sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali” crea smarrimento tra chi ha un ecommerce, in particolare per l’uso delle parole “attività commerciali”, che fa intendere che le attività dedite al commercio, senza distinzione tra online e offline, debbano sospendere l’attività.
Si specifica però nello stesso Decreto quelle che possono regolarmente continuare l’attività, cioè quelle indicate, con il relativo codice ATECO, nell’Allegato 1

In realtà più avanti si riprende il discorso delle attività commerciali con la frase: “Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020…” tale Dpcm dell’11 marzo 2020

decretava quindi che “sono sospese le attività commerciali, fatta eccezione per le attività…” […] “individuate nell’allegato 1” infatti a pagina 5 dell’Allegato 1 dello stesso decreto 11 marzo 2020 si evidenzia in maniera inequivocabile come sia consentita l’attività di:

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Ritengo quindi ragionevole pensare che con il Decreto Conte del 22 marzo 2020, l’attività di vendita tramite ecommerce possa svolgersi regolarmente.

Le imprese le cui attività NON sono sospese

Va tenuto in assoluta considerazione che, le imprese che non sono state sospese, devono attenersi alle regole sancite nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro firmato da Governo e parti sociali

la cui sintesi è il secondo paragrafo della premessa e cioè che: La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

Quindi, per semplificare, non potete continuare l’attività se:

  • non disponete di dispositivi di sicurezza interpersonali, ad es. mascherine protettive secondo normativa;
  • non disponete di gel o disinfettante a base alcolica da mettere a disposizione;
  • non potete garantire per dipendenti e fornitori la distanza di sicurezza interpersonale minima;
  • c’è stato un caso di persona sintomatica in azienda;
  • non siete in grado di garantire un pulizia e una sanificazione quotidiana e specifica per il COVID-19 dell’azienda;

Ad ogni modo si consiglia di effettuare e consegnare tutte le informazioni e le informative necessarie a lavoratori, tramite email, documento cartaceo… e a chiunque entri in azienda nei prossimi giorni, magari con un cartello visibile all’ingresso o un foglio informativo cartaceo da consegnare… fino alla fine dell’emergenza.

Si consiglia inoltre di rimodulare l’azienda e di chiudere i reparti non produttivi o non strettamente necessari.
Gli ecommerce che hanno la fatturazione automatizzata dal portale, possono ad esempio prevedere che l’amministrazione lavori da remoto o, se proprio necessaria la presenza in azienda, che venga una volta a settimana.

Le imprese le cui attività sono sospese

Per le imprese che NON rientrano nell’elenco dei codici ATECO dell’Allegato 1 o che non possono garantire livelli di sicurezza e riorganizzazione aziendale, è comunque consentito di proseguire l’attività in modalità agile, in smart working; quindi chi fa dropshipping può riorganizzarsi da remoto se non l’ha già fatto.
In caso contrario deve completare le attività necessarie alla chiusura entro il 25 marzo 2020, comprese eventuali spedizioni di merce in giacenza.

Le imprese produttrici

Tutte le imprese che NON rientrano nell’elenco dei codici ATECO dell’Allegato 1 ma che producono tramite impianti a ciclo produttivo continuo, il cui stop potrebbe decretare un danno dei macchinari o un’alterazione significativa delle lavorazioni o delle materie prime, possono chiedere l’autorizzazione a continuare la produzione, comunicandolo preventivamente al proprio Prefetto. Ovviamente il Prefetto ha l’autorità per far cessare la produzione in mancanza delle misure minime di sicurezza suddette.

ATTENZIONE: questo documento è una libera interpretazione dell’autore del Dpcm 22 marzo 2020, scritto per le aziende che vendono online tramite un ecommerce.
Non sostituice il parere del proprio consulente.

[Ultimo aggiornamento 22 marzo 2020 22:00]